Gli integratori alimentari sono regolamentati?
Certamente sì. Un integratore alimentare, al pari di qualsiasi altro alimento, deve essere conforme alla normativa vigente in materia igienico- sanitaria e viene sottoposto ai relativi controlli. Il settore degli integratori alimentari è anche regolamentato in modo specifico a livello europeo dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004.

Ma la “notifica” garantisce veramente il consumatore?
Prima del 2002, in assenza di una normativa comunitaria, la gestione del Ministero della Salute, con l’istituto della notifica ha permesso di controllare lo sviluppo di questo comparto e di operare correttamente a tutela del consumatore. La procedura di notifica ha da sempre rappresentato un valido sistema per accertare l’idoneità della composizione e delle indicazioni degli integratori. In ogni caso la trasmissione dell’etichetta del prodotto al momento dell’immissione sul mercato, non esonera le imprese interessate dal tenere a disposizione tutta la documentazione necessaria a supportare le proprietà di un dato prodotto.

Dove si può consultare l’elenco degli integratori alimentari notificati al Ministero?
L’elenco degli integratori alimentari che hanno concluso favorevolmente la procedura di notifica è liberamente consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it).

Gli integratori alimentari sono prodotti sicuri?
Un integratore alimentare, al pari di qualsiasi altro alimento, viene prodotto secondo la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sottoposto ai relativi controlli. La Direttiva 2002/46/CE, recepita dal Dlg 169 del 2004, per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, prevede che i prodotti commercializzati debbano essere sicuri ed etichettati con chiarezza e precisione. Per quanto riguarda gli estratti vegetali, la loro efficacia dipende dal contenuto di principi attivi; la normativa esige una determinazione precisa del contenuto della sostanza attiva più importante del fitocomplesso e la standardizzazione, che consente di ottenere estratti caratterizzati da contenuti costanti di principi attivi. I dosaggi consentiti nel nostro paese per vitamine, sali minerali e specifici principi attivi vegetali garantiscono una adeguata sicurezza d’impiego alle dosi giornaliere consigliate.

Come è regolamentata la pubblicità degli integratori?
La pubblicità degli integratori è soggetta a due divieti generali fondamentali: il divieto di ingannevolezza (art. 2 e 3 DL 74/1992) e il divieto di attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie (Dlg 109/1992). In particolare, per quanto riguarda gli integratori proposti per il controllo o la riduzione del peso, l’eccessiva enfasi sul valore della magrezza e sul ricorso generalizzato a prodotti e/o pratiche dimagranti è da considerarsi un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare e di quadri di squilibrio nutrizionale passibili di evolvere in condizioni patologiche. Quindi per quanto riguarda pubblicità e corretta informazione bisogna rifarsi alle raccomandazioni del Ministero della Salute del 2003, che si riferiscono, in modo specifico, a quella parte di integratori erroneamente definiti “dimagranti”, anziché coadiuvanti delle diete ipocaloriche per il controllo del peso. Esiste inoltre nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria uno specifico regolamento per la pubblicità degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso. Recentemente l’approvazione del Regolamento europeo sui claims nutrizionali e salutistici per tutti gli alimenti, compresi gli integratori (Regolamento 1924/2006), fornisce regole in base alle quali è possibile dichiarare le proprietà nutrizionali dell’alimento (per esempio, ricco di fibra, ricco di alcuni nutrienti, ecc.) o indicazioni sulla salute riguardanti la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo. Per l’area dei claims sulla riduzione di rischio di malattie, le indicazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione preventiva.

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